19/05/2020

Nuovo decreto: dal 18 maggio libertà negli spostamenti nella Regione. Dal 3 giugno anche verso UE

Monitoraggio e deroghe su aperture o chiusure saranno in capo alla Regione. Decade anche l'obbligo di autocertificazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl 16 maggio 2020, n.33 che detta nuove regole sugli spostamenti, a seguito della conferenza stampa di sabato 16 maggio, alle 20.30 del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.



Dal 18 maggio, infatti, saranno liberi gli spostamenti all'interno della Regione in cui ci si trova, senza obbligo di autocertificazione.

Rimangono le precedenti regole sugli spostamenti interregionali e da e per l'estero, permessi solo per "esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" (art. 1 comma 2-3-4).

In merito allo spostamento tra regioni e da e per l'estero, si indica che la libera circolazione è prevista a decorrere dal 3 giugno (art. 1 comma 3-4)con eventuali restrizioni che dovranno essere previste, a seconda dell'andamento epidemiologico, con “decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale” (art. 2 del Dl 19 2020).

All'art. 1 comma 14, si indica, inoltre, che per le attività economiche, produttive e sociali si applicano protocolli e linee guida indicati dalle Regioni mentre, per gli ambiti in cui non sono previsti, vanno applicati quelli nazionali.

All'art. 1 comma 16, viene indicato che saranno le Regioni a poter "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive" per "garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali".

Si ricorda inoltre che le violazioni compiute nell'attività di impresa (ad esempio violazione del rispetto dei protocolli) comportano la sanzione pecuniaria amministrativa e la sanzione accessoria della sospensione da 5 a 30 giorni, con sospensione provvisoria fino a 5 giorni. Si tratta del sistema sanzionatorio già introdotto con il Dl 19 2020.

Il Dl completo è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale o scaricabile in allegato.

Di seguito si segnalano alcuni dei principali commi dell'articolo 1:

Articolo 1 

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti 
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale
. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.