15/04/2020

Ordinanza Regione Veneto su spostamenti e attività economiche, sociali, commerciali

Le misure hanno durata dal 14 aprile al 3 maggio 2020 compreso.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, l'ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta regionale Luca Zaia recante ulteriori disposizioni rispetto alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
 
Le misure dell'ordinanza entrano in vigore a partire dal 14 aprile 2020 e hanno durata fino al 3 maggio 2020 compreso.

Il testo completo dell'ordinanza è disponibile in pdf.


Tra le altre misure, si segnalano:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1, m) tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;

1, p) in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi


SPOSTAMENTI


1, c) negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;

1, d) le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

1, e) è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.