15/04/2020

Nuova modalità on-line di comunicazione alla Prefettura

A seguito del DPCM 10 aprile, dal 14 aprile l'unico canale per le comunicazioni è il portale: http://servizionline.vi.camcom.it. Valide le comunicazioni precedenti.

L’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 prevede quattro diverse comunicazioni da inviare alla Prefettura nel caso di:

1.    (art. 2, comma 3) attività con codice ATECO diverso da quelli dell’allegato 3, ma funzionale ad assicurare la continuità delle filiere:
      • dei settori di cui all’allegato 3 del medesimo DPCM;
      • delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
      • dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990

2.    (art. 2, comma 6) impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti

3.    (art. 2, comma 7) industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale

4.    (art. 2, comma 12) attività ancora sospese ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPCM 10 aprile 2020, ma con personale dipendente o terzi delegati che devono accedere ai locali aziendali:
      • per lo svolgimento di attività di vigilanza, 
      • per attività conservative e di manutenzione,
      • per gestione dei pagamenti, 
      • per attività di pulizia e sanificazione
      • per spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
      • per ricezione in magazzino di beni e forniture
         
Per ognuna di queste fattispecie è stato predisposto un modello, la cui compilazione avviene on-line sul portale della Camera di Commercio di Vicenza, accessibile al seguente link: http://servizionline.vi.camcom.it.

Le modalità di registrazione, di compilazione e di invio sono descritte nella lettera della Camera di Commercio di Vicenza.

In merito alle comunicazioni precedenti, la Prefettura di Vicenza precisa che "i titolari di attività economiche che abbiano già inviato alla Prefettura, prima del 14 aprile 2020, comunicazioni ai sensi dell'art. 1 lett. d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020 , oppure siano già state autorizzate ad operare ai sensi dell'art. 1 lett. h) dello stesso D.P.C.M.non sono tenuti a trasmetterle nuovamente per mezzo del portale di cui sopra, a meno che non vi siano novità rispetto alle comunicazioni già presentate.

Da ultimo, si evidenzia che per le attività di cui all'allegato 3 al D.P.C.M. (attività non sospese), nonché quelle di cui all'art. 2, commi 4 (servizi di pubblica utilità o servizi essenziali) e 5 (produzione, trasporto, commercializzazione prodotti sanitari, agricoli e alimentari ed attività funzionali all'emergenza), non è prevista alcuna comunicazione alla Prefettura, trattandosi di attività comunque consentite".

La Camera di Commercio di Vicenza suggerisce, al fine di evitare un sovraccarico dei server, e salvi i casi di urgenza, di inviare le comunicazioni in modo scaglionato, in base alle denominazioni delle imprese mittenti:
      • dalle ore 7.00 alle ore 10.59 per le imprese con denominazione o ragione sociale la cui prima lettera è A-G;
      • dalle 11.00 alle 14.59 per le imprese con denominazione o ragione sociale la cui prima lettera è H-O;
      • dalle 15.00 alle 18.59 per le imprese con denominazione o ragione sociale la cui prima lettera è P-Z.
I server ricevono domande anche dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo (in fase notturna, ma potranno, tuttavia, essere programmati dei backup dei dati).