13/11/2020

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 12 novembre 2020: nuove limitazioni

Le misure hanno effetto dalle ore 24.00 di venerdì 13 novembre a domenica 22 novembre su tutto il territorio regionale.


Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha ordinato nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti.

Le misure hanno effetto dalle ore 24.00 di venerdì 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale.

Tre le altre, si segnalano le seguente misure:
      • Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina, fuori dell'abitazione, per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro
         
      • È obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati in presenza di non conviventi
      • È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree
         
      • L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare
         
      • È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
         
      • Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti 
         
      • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole
         
      • Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari
         
L'ordinanza nella sua forma completa è scaricabile sul sito di Confindustria Vicenza.