17/03/2021

Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30: zona rossa, spostamenti, lavoro agile, baby-sitting

Introdotte alcune misure anti-Covid per il periodo dal 15 marzo al 5 aprile.

Il Decreto legge 13 marzo 2021, n.30 ha introdotto alcune misure valevoli per il periodo 15 marzo-5 aprile.



Passaggio automatico delle zone “gialle” in zone “arancione”
Il decreto legge (art, 1, 1° comma) dispone che dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile a tutte le regioni in zona “gialla” si applicano le misure, definite dal DPCM 2 marzo 2021, per le zone “arancione”.

Criterio per il passaggio in zona “rossa”
Dal 15 marzo al 6 aprile il 2° comma dell’art.1 dispone il passaggio in zona “rossa” qualora l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, in base ai dati dell’ultimo monitoraggio.

Provvedimenti restrittivi dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
Dal 15 marzo al 6 aprile i Presidenti possono disporre la classificazione in zona “rossa” di alcune province ed aree, a fronte di alcuni indici, nonché disporre misure più restrittive ( 3°comma).

Spostamenti verso abitazioni private
Dal 15 marzo al 2 aprile e 6 aprile (art. 1, 4°comma) nelle zone “arancione” è ancora ammesso in ambito comunale lo spostamento verso una abitazione privata una volta al giorno. Tale possibilità, invece, è vietata in zona “rossa”.

Pasqua
Nei giorni di Pasqua (3,4 e 5 aprile) in tutto il territorio nazionale (salvo le zone “bianche”) , si applicano le misure per le zone “rosse” (5°comma, art.1).

Per quanto riguarda i congedi per genitori e bonus baby-sitting, si riportano le principali misure (art. 2):
  • Un lavoratore dipendentegenitore convivente di minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza o per il periodo di malattia o quarantena del figlio disposta dall'ASL (comma 1).
  • Se il lavoro non potesse svolgersi in modalità agile, il genitore del minore di 14 anni, il genitore può astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza o per il periodo di malattia o quarantena del figlio disposta dall'ASL.
  • L'astensione è possibile anche per i genitori di figlio iscritto a scuole di ogni ordine e grado con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92.
    Per il periodo di astensione viene riconosciuta un'indennità del 50% della retribuzione (comma 3).
    Per i genitori di minori tra i 14 e i 16 anni, l'astensione è possibile ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 5).
  • Per i genitori di figli conviventi minori di 14, possono scegliere la corresponsione di bonus baby-sitting per massimo 100 euro settimanali, nel caso rientrino in queste categorie: iscritti alla gestione separata INPS, autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (comma 6).