25/11/2020

Nuova ordinanza di Zaia: prolungata la zona gialla “plus” con alcune novità per il commercio al dettaglio e sul ruolo dei medici di medicina generale

Le misure hanno effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020 [modificato, 26 novembre ore 8.40].


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IMPORTANTE: il Presidente Zaia, il 25 novembre, ha emanato una nuova ordinanza che parzialmente modifica quella del 24 novembre come riportiamo di seguito:



A.  Modifica parziale dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020
1. A parziale modifica del punto 9 della lett. A) dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020, in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
    a. esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
    b. esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
2. Sono confermate, per il resto, tutte le disposizioni dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020.
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Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha emanato, martedì 24 novembre una nuova ordinanza che non solo prolunga l’efficacia di molte misure dell’ordinanza del 12 novembre scorso, ma include alcune novità in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, alla luce dei dati epidemiologici e sanitari raccolti.

Le misure hanno effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020.

Rispetto all’ordinanza precedente, tra le novità si segnalano le seguenti misure:

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

- esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente
- esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 mq
- esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq

MODIFICATO DA SUCCESSIVA ORDINANZA secondo quanto segue:
- esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

Il gestore:
    - All’ingresso degli esercizi di commercio, è obbligato a indicare il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri previsti dal punto precedente
    - Deve garantire, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri indicati.
    - Nelle eventuali code di attesa, va rigorosamente fatto rispettare dal gestore il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.


    La nuova ordinanza riporta, inoltre, in allegato i protocolli approvati dal Comitato Regionale della Medicina Generale (all. 1) e dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta (all. 2), che attribuiscono nuovi ruoli alle due categorie di professionisti sanitari.

In particolare, in base al punto 2. “Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica” del protocollo concernente i medici di Medicina Generale, questi:
- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento;
      - dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento;
      - registrano tempestivamente il provvedimento contumaciale e le informazioni relative al contact tracing negli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
      - se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell’isolamento o della quarantena;
      - in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento di quarantena/isolamento rilasciano le certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.
 
Quest’ultimo aspetto è richiamato anche nel punto 3. Del paragrafo 2. Della nuova ordinanza, laddove specifica che “La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo”.

Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito di Confindustria Vicenza.

L’ordinanza completa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.